Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è l’Organo che, ai sensi dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i., svolge le seguenti funzioni:

  • verifica la regolarità amministrativa e contabile;
  • vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
  • esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.

Ai sensi dell’art. 3-ter, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., spetta in particolare al Collegio Sindacale:

  • verificare l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;
  • vigilare sull’osservanza della legge;
  • accertare la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettuare periodicamente verifiche di cassa;
  • riferire almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest’ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
  • trasmettere periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività alla Conferenza dei Sindaci.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

In quanto Organo istituzionale dell’Azienda, ispira l’esercizio delle proprie funzioni al principio della massima collaborazione con la Direzione Generale e della sinergia operativa con le unità operative aziendali, favorendo costanti e reciproche forme di consultazione e di coinvolgimento, in particolare per gli atti e i provvedimenti che maggiormente incidono sul processo di programmazione aziendale.

Ai sensi dell’art. 3 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.e.i., il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta di insediamento.

Per la composizione del Collegio e per quanto qui non previsto, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nell’art. 3-ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e nell'art. 13, comma 14, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.